Hai un problema con una fattura che contiene consumi prescrivibili?

GUARDA COME LO HA RISOLTO

Paolo grazie alla conciliazione nel settore

del consumo in materia energetica

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DESCRIZIONE DEL CONTESTO

Paolo, un utente residenziale, riceve una bolletta della luce che include consumi effettuati tre anni prima.

Leggendo attentamente la lettera allegata alla fattura, Paolo scopre che, secondo la normativa vigente, ha diritto alla prescrizione dei consumi effettuati oltre i due anni precedenti. Deciso a far valere i suoi diritti, Paolo contatta l'operatore per segnalare l'errore e richiedere la rettifica della bolletta.

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LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE,

Regolamentata dal TICO ( Testo Integrato Conciliazione)

Non riuscendo a comprendere bene e a risolvere il problema direttamente con l'operatore, Paolo decide di ricorrere alla conciliazione tramite AccademiADR per risolvere la controversia in modo rapido ed efficiente.

La procedura ha lo scopo di trovare una soluzione condivisa e soddisfacente per entrambe le parti senza ricorrere a un giudizio ordinario.

La procedura è informale e si svolge alla presenza di un conciliatore, terzo imparziale e neutrale che aiuta le parti a trovare una soluzione di reciproco interesse.

La procedura, è alternativa alla mediazione civile commerciale – obbligatoria per i contratti di somministrazione- con questi vantaggi:

• preparazione tecnica del conciliatore: il conciliatore non solo facilita il dialogo tra le parti ma è anche professionalmente preparato nel settore del consumo in materia energetica.

• Costi: i costi sono inferiori a quelli di una procedura di mediazione civile commerciale e sono compresi tra i 30 e 200 euro

• Tempi: la durata della procedura è di 90 giorni prorogabili per ulteriori 30 giorni

• Modalità di svolgimento: online o call conference

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LA SOLUZIONE

L’operatore accoglie l’eccezione di prescrizione per un importo calcolato da un apposito sistema certificato.

Paolo che comunque aveva pagato interamente la fattura ottiene il rimborso di quando pagato in eccedenza.

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FOCUS NORMATIVO

La prescrizione non si applica in automatico?

La normativa di settore prevede che chi intenda far valere la prescrizione del credito devi comunicarlo all’operatore: occorre in sostanza la volontà di non pagare l'importo fatturato per consumi risalenti a più di due anni perché il credito si è prescritto (cosiddetta "eccezione di prescrizione).

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Per capire se la bolletta che contiene o meno importi prescritti, l’utente dovrà trovare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all'interno di una fattura di periodo o chiusura, come previsto dall'art. 3 comma 3.1 dell'allegato A alla delibera 569/2018/R/com come modificato dalla delibera 184/2020/R/com.

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Inoltre, insieme alla bolletta oggetto di prescrizione, l’operatore dovrà allegare il modulo per presentare istanza.

Nel modulo l’operatore deve comunicare che in bolletta sono stati fatturati consumi risalenti a più di due anni, che l’utente può decidere di non pagare purché faccia richiesta di prescrizione.

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L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 97/2018/R/com ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua.

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- Bollette dell’energia elettrica: a partire dal 1° marzo 2018, senza effetto retroattivo. Ciò significa che tutte le fatture anteriori a tale data continuano a prescriversi dopo cinque anni (quindi una bolletta di dicembre 2017 si prescrive dopo il dicembre 2022); invece le fatture posteriori al 1° marzo 2018 si prescrivono dopo due anni.

- Bollette del gas: a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che le bollette scadute prima di tale termine continuano a prescriversi dopo cinque anni.

- Bollette dell’acqua: a partire dal 1° gennaio 2020. Le bollette precedenti a tale data si prescrivono in cinque anni mentre quelle successive dopo un biennio.

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La prescrizione biennale ha effetto nei confronti di consumatori (rientrano nel novero dei consumatori: gli utenti domestici e i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005), e di microimprese (cioè le aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo al di sotto dei 2 milioni di Euro), ma, per gas ed elettricità, si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori.

Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla norma, resta invariata la prescrizione quinquennale.

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