La prescrizione non si applica in automatico?
La normativa di settore prevede che chi intenda far valere la prescrizione del credito devi comunicarlo all’operatore: occorre in sostanza la volontà di non pagare l'importo fatturato per consumi risalenti a più di due anni perché il credito si è prescritto (cosiddetta "eccezione di prescrizione).
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Per capire se la bolletta che contiene o meno importi prescritti, l’utente dovrà trovare separata e chiara evidenza degli importi per consumi risalenti a più di due anni all'interno di una fattura di periodo o chiusura, come previsto dall'art. 3 comma 3.1 dell'allegato A alla delibera 569/2018/R/com come modificato dalla delibera 184/2020/R/com.
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Inoltre, insieme alla bolletta oggetto di prescrizione, l’operatore dovrà allegare il modulo per presentare istanza.
Nel modulo l’operatore deve comunicare che in bolletta sono stati fatturati consumi risalenti a più di due anni, che l’utente può decidere di non pagare purché faccia richiesta di prescrizione.
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L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la Delibera n. 97/2018/R/com ha dato applicazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017) in tema di riduzione da 5 a 2 anni del periodo entro il quale si prescrivono i consumi di energia elettrica, gas e acqua.
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- Bollette dell’energia elettrica: a partire dal 1° marzo 2018, senza effetto retroattivo. Ciò significa che tutte le fatture anteriori a tale data continuano a prescriversi dopo cinque anni (quindi una bolletta di dicembre 2017 si prescrive dopo il dicembre 2022); invece le fatture posteriori al 1° marzo 2018 si prescrivono dopo due anni.
- Bollette del gas: a partire dal 1° gennaio 2019, con la conseguenza che le bollette scadute prima di tale termine continuano a prescriversi dopo cinque anni.
- Bollette dell’acqua: a partire dal 1° gennaio 2020. Le bollette precedenti a tale data si prescrivono in cinque anni mentre quelle successive dopo un biennio.
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La prescrizione biennale ha effetto nei confronti di consumatori (rientrano nel novero dei consumatori: gli utenti domestici e i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005), e di microimprese (cioè le aziende con meno di 10 dipendenti oppure con un bilancio annuo al di sotto dei 2 milioni di Euro), ma, per gas ed elettricità, si applica anche ai rapporti tra venditori e distributori.
Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla norma, resta invariata la prescrizione quinquennale.
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